lunedì 5 marzo 2012

La srl semplificata

fonte: lucapacini.it

Con il decreto liberalizzazioni il Governo, con l’intento di sostenere la crescita dell’economia, ha previsto la societa’ semplice a responsabilita’ limitata.

Questo nuovo tipo di societa’ attribuisce la responsabilita’ limitata ai soci a fronte di un capitale irrisorio.

E’ una societa’ a responsabilita’ limitata cui si applicheranno le norme previste per le altre Srl eccetto che:

  • la costituzione potra’ avvenire per scrittura privata, senza l’intervento quindi del notaio
  • i soci potranno essere soltanto persone fisiche (quindi non anche societa’) dieta’ inferiore a 35 anni
  • il capitale minimo e’ un Euro
  • la denominazione deve riportare “societa’ semplificata a responsabilita’ limitata”

Fondamentale e’ quindi l’eta’ anagrafica dei soci, requisito che deve essere posseduto da tutti i soci e conservato anche durante la vita della societa’. Cio’ significa che al compimento di 35 anni o la societa’ si trasforma in Srl o anche in societa’ di persone (Snc o Sas), oppure che il socio che ha superato l’eta’ prevista venga escluso.

Nulla esclude che nel caso in cui venga meno la pluralita’ dei soci, la societa’ diventi una Srl semplificata a unico socio.

Con il Decreto "Semplificazioni" eliminato lo spesometro

Il recente Decreto "Semplificazioni" ha eliminato l'obbligo di elaborazione ed invio dell'elenco delle operazioni rilevanti compiute dai titolari di attività d'impresa e superiori a € 3.000 + IVA, introdotto lo scorso anno dalla Manovra Estiva del precedente Governo.

Per il 31 gennaio 2012 era previsto l'obbligo di invio dell'elenco delle operazioni oltre il limite di € 25.000,00); in luogo di questo adempimento (meglio conosciuto come "Spesometro") é stato introdotto il vecchio Elenco clienti/fornitori esteso però a tutte le tipologie di attività.

A questo punto si attendono apposite comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate circa l'adempimento previsto dal precedente D.L. n° 78/2010 (invio dei dati afferenti le operazioni 2011 superiori a € 3000,00 + IVA), in quanto ci si pone il dubbio se devono essere seguite le norme, già poco chiare, del vecchio decreto o se sia tutto da rifare.

Per ulteriori riferimenti, leggete QUESTO articolo apparso sul portale lalentesulfisco.it a firma di Antonella Gemelli

giovedì 1 marzo 2012

Tassa vidimazione libri sociali: appuntamento al 16 marzo

Scade, come ogni anno, il 16 marzo 2012 il termine per il pagamento della tassa annuale vidimazione libri sociali dovuta dalle società di capitali; sono tenute al versamento:

Si ricorda come sempre che per le srl a partire dal 2009 é decaduto l'obbligo di tenuta del libro soci, in seguito all'entra in vigore del D.L. n° 185/2008 poi convertito nel D. lgs. n° 2 del 2009.

Soggetti obbligati ed esonerati:
  • Srl
  • S.a.p.a
  • Società consortili a responsabilità limitata
  • Società in liquidazione ordinaria
  • Società sottoposte a procedure concorsuali
  • Aziende speciali istituite in forma di consorzi.
Non sono tenute al pagamento:
  • Società cooperative e mutue assicuratrice
  • Società di capitali dichiarate fallite.
Modalità ed entità del pagamento:

- Modello di pagamento F24;
- Codice tributo: 7085
- Anno di riferimento: 2012
- Importo: € 309,87

In ipotesi di presenza di crediti di imposta (da Unico, IVA, IRAP, ecc.) gli stessi possono essere compensati con il tributo in parola.

Ravvedimento per omesso/tardivo versamento:

Interessi:

Vanno calcolati in base ai giorni di ritardo e sommati all'imposta base in F24 con codice tributo 7085.

Sanzione:
La sanzione va versata con:
- modello F23
codice ufficio: quello dell'Agenzia territorialmente competente
causale: SZ
codice tributo: 678T.

L'importo a titolo di sanzione é pari a 1/10 del tributo base

mercoledì 29 febbraio 2012

Scadenario fiscale -Marzo 2012

Riporto il collegamento al file in PDF contenente le scadenze fiscali afferenti il mese di Marzo 2012

Clicca QUI per aprire

giovedì 23 febbraio 2012

Privacy e professionisti tra obblighi e sanzioni


Si annunciano controlli presso gli studi professionali dei commercialisti da parte dell'amministrazione finanziaria in tema di trattamento dei dati personali della propria clientela.

Per i soggetti non in regola si annunciano sanzioni di natura amministrativa e penale, oltre alla annunciata revoca dell'abilitazione al canale Entratel per le trasmissione telematiche.

Obblighi formali:

1) Raccolta del consenso al trattamento dei dati da parte della clientela;
2) Esposizione dell'informativa negli studi;
3) Conferimento delle lettere d'incarico da parte del titolare agli addetti al trattamento dati;
4) Predisposizione del DPSS (attenzione ! abolito col recente decreto sulle semplificazioni)

Obblighi di natura strutturale e organizzativa:

Nel caso di semplice trattamento manuale o cartaceo è prevista l'adozione di strumenti e procedure per la custodia dei documenti afferenti la clientela e il conferimento dei compiti di trattamento agli incaricati.
Nel caso di trattamento informatica, oltre a quanto indicato poc'anzi, devono essere indicate le procedure di custodia delle credenziali di accesso ai dati, gli strumenti adottati per la salvaguardia dei dati (accesso hacker, virus) e gli strumenti di salvataggio, backup e ripristino.

Sanzioni:

Per violazione:

1) obbligo di informativa sul trattamento dati: sanzione amministrativa con pagamento di una somma da 6 a 36 mila euro;
2) conservazione dei dati alla cessazione del trattamento: sanzione da 10 a 60 mila euro;
3) adozione delle misure minime di sicurezza: reclusione fino a 2 anni;
4) raccolta consenso al trattamento: reclusione da 6 a 18 mesi.

mercoledì 22 febbraio 2012

Nuovi modelli 730 2012 e CUD 2012

fonte: CAFDoc.it

Con Provvedimento 16 gennaio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva il modello 730/2012 con le relative istruzioni alla compilazione.
Con distinto Provvedimento del 16 gennaio 2012, è stato inoltre approvato lo schema di certificazione unica, modello CUD 2012.

Contributi più cari per i commercialisti

fonte: blog FiscaleWeb

Scattano i rincari per i contributi previdenziali dei commercialisti, finalizzati a consentire alla categoria di godere maggiori frutti pensionistici. I ministeri competenti (quelli del Lavoro e dell’Economia) hanno infatti dato il loro benestare definitivo alla riforma proposta dalla Cassa di previdenza di categoria, che prevede l’innalzamento (con decorrenza antergata al 1 gennaio 2012) dell’aliquota soggettiva sui redditi. Ma in che modo cambieranno i contributi previdenziali per tale professione?Andiamo con ordine, e cerchiamo di comprendere cosa accadrà quest’anno, e nei successivi esercizi. Nel 2012 recentemente cominciato l’aliquota del contributo soggettivo a carico del professionista sarà pari a1ll’11% sui redditi del 2011, maggiorata fino a diventare 14% nel monte pensionistico del professionista. Il contributo integrativo sul fatturato è invece pari a 4 punti percentuali.

CANONE RAI e Pc dei professionisti: un articolo


fonte: webnews.it

La RAI fa un passo indietro e precisa: si deve pagare il Canone Speciale soltanto per gli schermi per PC utilizzati in funzione di televisori.

Giacomo Dotta, 21 febbraio 2012 (16:45)

Secondo quanto annunciato da pochi minuti, la RAI ha fatto definitivamente marcia indietro circa le precedenti velleità relative all’imposizione del pagamento del Canone Speciale su pc, tablet e smartphone.
L’intoppo sorgeva da una interpretazione restrittiva di una norma secondo cui qualsiasi device potenzialmente in grado di trasmettere canali televisivi sarebbe dovuto essere soggetto ad abbonamento, con attenzione specifica alle realtà aziendali.
E si parte con una smentita che vuol descrivere il passo indietro come una precisazione:
La Rai [...] precisa che non ha mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, i tablet e gli smartphone.
Secondo quanto spiegato dall’azienda di Viale Mazzini, un incontro avvenuto in mattinata presso il Ministero dello Sviluppo avrebbe sbloccato la situazione: il ministero ha imposto una interpretazione differente della situazione, riportando così la calma attorno ad una vicenda che aveva scatenato2 gli utenti (e soprattutto le aziende) per un balzello interpretato come fortemente iniquo, arcaico e peraltro pesantemente nocivo per il pesante onere che avrebbe
determinato.

Spiega la nota diramata dalla RAI:
La lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti Rai si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage) fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiamo già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più’ televisori. Ciò quindi limita il campo di applicazione del tributo ad una utilizzazione molto specifica del computer rispetto a quanto previsto in altri Paesi europei per i loro broadcaster (BBC…) che nella richiesta del canone hanno inserito tra gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione

lunedì 20 febbraio 2012

Contributi IVS Commercianti e Artigiani

Tra le altre novità introdotte dal Decreto "Salva Italia", si rammenta in questa sede quella afferente i contributi IVS per i soggetti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti presso l'INPS.
Sono tenuti all'iscrizione presso la predetta gestione:

1) gli artigiani;
2) i commercianti;
3) i collaboratori familiari delle categorie di cui sub 1) e 2);
4) soci di srl che svolgono attività commerciale e srl unipersonale sia artigiana che commerciale;
5) soci accomandatari di società in accomandità semplice;
6) soci di società in nome collettivo che svolgono l'attività (commerciale o artigiana) in modo abituale ancorché esclusivo;
7) bagnini, ostetriche e affittacamare (ovviamente svolgenti l'attività in modo abituale ancorché esclusivo).

A partire dal 2012 è previsto un aumento:

a) dei contributi fissi: in 4 rate dovuti sul minimale:
b) dei contributi variabili: calcolati sulla quota eccedente il minimale e versati in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (acconto e saldo)
c) delle aliquote ordinarie di calcolo che passano a:

- 21,30% per gli artigiani dal 2012;
- 21,39% per i commercianti sempre dal medesimo anno;

Per i collaboratori di età inferiore a 21 anni:

- Se artigiani l'aliquota ordinaria è del 18,30%
- Se commercianti l'aliquota ordinaria è al 18,39%

Si incrementa anche il reddito minimale per la contribuzione ordinaria (al di sotto del quale le rate da pagare nell'anno sono sempre e comunque uguali)

- € 14.930 per il minimale di artigiani, commercianti e collaboratori;
- € 73.673 per il massimale (€ 96.143 per i soggetti privi di anzianità al 31/12/1995)

mercoledì 8 febbraio 2012

Adempimenti: la Comunicazione annuale dati IVA

Anche quest'anno i soggetti titolari di Partita IVA sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA (operazioni di acquisto e vendita); per il 2012 il termine previsto per la trasmissione è il 29 febbraio 2012.

La presentazione può avvenire esclusivamente per via telematica tramite intermediario abilitato ai sensi della Legge n° 322/98 o effettuata direttamente dal contribuente.

Soggetti esonerati:

- i contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:
  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell’effettuazione delle rettifiche di cui all’art. 19-bis2. L’esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331 del 1993) ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.);
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, (produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro);
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione;
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità Europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

- i soggetti di cui all’articolo 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:

  • gli organi e le amministrazioni dello Stato;
  • i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;
  • gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;

- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

- le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale;

- le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi di cui all’art, 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- sono, inoltre, esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, come previsto dall’art. 8 bis, secondo comma, ultimo periodo del D.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dall’art. 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

Ai fini della determinazione del volume d’affari realizzato nell’anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d’affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

Per le società commerciali è previsto l'obbligo di presentazione anche se nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari inferiore a € 25.000,00