Anche quest'anno i soggetti titolari di Partita IVA sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA (operazioni di acquisto e vendita); per il 2012 il termine previsto per la trasmissione è il 29 febbraio 2012.
La presentazione può avvenire esclusivamente per via telematica tramite intermediario abilitato ai sensi della Legge n° 322/98 o effettuata direttamente dal contribuente.
Soggetti esonerati:
- i contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè: - i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell’effettuazione delle rettifiche di cui all’art. 19-bis2. L’esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331 del 1993) ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.);
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, (produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro);
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione;
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità Europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- i soggetti di cui all’articolo 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
- gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;
- gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
- le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi di cui all’art, 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- sono, inoltre, esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, come previsto dall’art. 8 bis, secondo comma, ultimo periodo del D.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dall’art. 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.
Ai fini della determinazione del volume d’affari realizzato nell’anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d’affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.
Per le società commerciali è previsto l'obbligo di presentazione anche se nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari inferiore a € 25.000,00