fonte: sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate
Clicca QUI per accedere al file in PDF
venerdì 3 maggio 2013
martedì 30 aprile 2013
Moduli di controllo Modello sostituti di imposta 770 2013
fonte: telematici.agenziaentrate.gov.it
Da oggi è possibile inviare i file contenenti le dichiarazioni dichiarazioni 770 Ordinario, 770 Semplificato e IRAP 2013
A tal proposito nella sezione "Software" è disponibile per l'ambiente Windows e per l'ambiente MAC, la versione dell'applicazione (Entratel/File Internet) che consente la gestione di tali documenti. Si fa presente che a causa delle modifiche apportate è necessario installare le versioni complete delle applicazioni.
Inoltre nella sezione "Software" di questo sito, alla voce "Controllo modelli di dichiarazione e studi di settore", sono disponibili, sia per l'ambiente MAC che per l'ambiente Windows, i seguenti pacchetti:
A tal proposito nella sezione "Software" è disponibile per l'ambiente Windows e per l'ambiente MAC, la versione dell'applicazione (Entratel/File Internet) che consente la gestione di tali documenti. Si fa presente che a causa delle modifiche apportate è necessario installare le versioni complete delle applicazioni.
Inoltre nella sezione "Software" di questo sito, alla voce "Controllo modelli di dichiarazione e studi di settore", sono disponibili, sia per l'ambiente MAC che per l'ambiente Windows, i seguenti pacchetti:
- "Modulo di controllo 2013" versione 1.2.0 del 30 aprile 2013 relativo alle dichiarazioni 2013 contenente i moduli di controllo dei seguenti documenti:
- Modello IVA 2013 versione 2.0.0 del 20/02/2013
- Modello 770 Semplificato 2013 versione 1.0.0 del 30/04/2013
- Modello 770 Ordinario 2013 1.0.0 del 30/04/2013
- "Modulo di controllo IRAP 2013" versione 1.0.0 del 30 aprile 2013 relativo alle dichiarazioni IRAP 2013
Proroga aggiornamento imprese iscritte nei ruoli degli agenti d'affari in mediazione
Com'è noto, era stato fissato il 12 maggio 2013 quale termine ultimo per la presentazione al Registro Imprese (tramite procedura ComUnica Starweb) dell'aggiornamento degli elenchi delle imprese e società precedentemente iscritte, tra gli altri, al ruolo degli agenti d'affari in mediazion (ivi incluso anche il ruolo degli agenti di commercio) già soppresso dal Decreto del Ministero per le Attività Produttive del 26 ottobre 2011.
Si badi bene che nella norma si fa esplicita menzione dell'avvenuta soppressione del ruolo ma restano tali i requisiti per l'esercizio delle attività un tempo soggette a tale obbligo di iscrizione; ciò che in realtà cambia rispetto al passato è che la comunicazione delle relative attività deve essere effettuata tramite apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio attività) direttamente al Registro delle Imprese territorialmente competente a partire dal 12 maggio 2012.
Tutte le attività già esistenti a quella data appartengono al c.d. "regime transitorio" sono altresì soggette al relativo adempimento, effettuando il transito attraverso l'invio di una pratica di aggiornamento con decorrenza dalla data in cui la pratica viene inviata al Registro Imprese.
Orbene, con DM 23 aprile 2013, la precedente scadenza è stata prorogata ulteriormente al 30 settembre 20013
Per approfondimenti sul tema, cliccare QUI
venerdì 26 aprile 2013
Tassazione Irpef per i soli fabbricati concessi in locazione
Come è noto, la nuova IMU (Imposta Municipale Propria) ha sostitutito, relativamente all'anno di imposta 2012, l'IRPEF sui redditi fondiari e, in particolare, sui fabbricati tenuti a disposizione (ivi incluse anche le abitazioni principali e relative pertinenze).
Vanno pertanto indicati nella dichiarazione dei redditi di quest'anno (730 o Mod. UNICO) afferente l'anno di imposta 2012, i soli fabbricati per i quali siano stati percepiti redditi diversi da quelli fondiari (derivanti cioè dalle rendite catastali rivalutate); un fabbricato, ad esempio, locato in regime di libero mercato per il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno 2012 deve essere dunque indicato nel quadro B della dichiarazione dei redditi del suo titolare (e locatore) e il relativo canone annuo percepito costituirà base imponibile per il calcolo dell'IRPEF.
Parimenti, vanno indicati anche quei fabbricati concessi in locazione ad uso abitativo per i quali si è optato per la cosiddetta "cedolare secca" (tassazione separata del 20% senza applicazione del principio di progressività dell'imposta).
Si sottolinea infine che la circolare n° 5/e del 2013 emanata dall'Agenzia delle Entrate rammenta, tra gli altri che, in ipotesi di fabbricato concesso in locazione per un periodo infrannuale (inferiore a 12 mesi) questo va indicato, nel relativo quadro, anche per il periodo in cui è stato semplicemente tenuto a disposizione; lo stesso, ad ogni modo, per quella frazione d'anno non sarà oggetto di imposizione ai fini Irpef.
Altri chiarimenti sono reperibili nella circolare alla quale si può accedere cliccando QUI
venerdì 12 aprile 2013
Avvio alla procedura di interscambio dati tra Agenzia del Territorio (oggi AdE) e Comuni
fonte: sito istituzionale dell'Agenzia del Territorio
Il 29 marzo 2013 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate che disciplina le modalità di interscambio
con i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 387, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Le regole tecniche per
l’interscambio dei dati, di cui all’articolo 2 del provvedimento citato,
sono contenute nella documentazione accessibile dal link seguente
• Regole tecniche -Tares - pdf
In particolare il documento contenente le regole tecniche descrive, tra l'altro
• i formati utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per fornire ai Comuni le superfici calcolate, ai sensi del DPR 138/1998, comprensive o meno delle aree scoperte - Estrazione dati catastali per Tares - xsd
• i formati utilizzati dai Comuni per segnalare all’Agenzia le unità immobiliari con scostamenti significativi tra le superfici calcolate ai sensi del DPR 138/1998 e i dati in loro possesso - Segnalazioni superfici Tares - xsd
• i formati utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per fornire ai Comuni le superfici calcolate, ai sensi del DPR 138/1998, comprensive o meno delle aree scoperte - Estrazione dati catastali per Tares - xsd
• i formati utilizzati dai Comuni per segnalare all’Agenzia le unità immobiliari con scostamenti significativi tra le superfici calcolate ai sensi del DPR 138/1998 e i dati in loro possesso - Segnalazioni superfici Tares - xsd
Il
tracciato per l’interscambio dei dati di superficie ai fini
dell’accertamento del tributo Tares è stato predisposto sulla base di
quello già in uso per l’applicazione della Tarsu, che continuerà ad
essere fornito.
Per entrambe le forniture sono presenti per
ciascuna unità immobiliare, tra gli altri, i seguenti dati:
identificativo catastale, intestatari catastali e indirizzo presente
nella banca dati.
La data dalla quale è assicurata la fruibilità
dei dati di cui sopra verrà stabilita con apposito comunicato del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà pubblicato sul questo
sito internet.
Domande di ruralità
Le funzioni del
menù "Domande di Ruralità" consentono di effettuare lo scambio delle
informazioni connesse alle domande per il riconoscimento della ruralità
(ex art.13, comma 14, lettera d-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito
con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214) presentate che
hanno avuto effetto nelle banche dati censuarie degli Uffici del
Territorio in quanto formalmente corrette.
In particolare il servizio espone l'elenco delle unità immobiliari e, per ciascuna di esse, funzioni per l'invio da parte del comune di di informazioni utili ai fine dell'accertamento del requisito.
In particolare il servizio espone l'elenco delle unità immobiliari e, per ciascuna di esse, funzioni per l'invio da parte del comune di di informazioni utili ai fine dell'accertamento del requisito.
Fabbricati mai dichiarati (D.L. 78/2010)
Il
servizio rende disponibile l'elenco delle particelle il cui
accertamento non sia stato ancora concluso, per le quali i Comuni
possono fornire all'Agenzia informazioni tecniche utili ai fini
dell'attribuzione della rendita presunta.
Sono inoltre disponibili i riferimenti relativi alle dichiarazioni di parte (Docfa) per gli accertamenti conclusi alla data del 2 maggio 2011, nonché, a scadenze trimestrali solari, le ulteriori informazioni collegate alle attività di accertamento pervenute in date successive.
Qualora l'atto di aggiornamento catastale corrispondente alla chiusura dell'accertamento sia stato presentato entro i 15 mesi precedenti alla data di pubblicazione sul Portale per i Comuni, viene reso disponibile anche il suddetto documento.
Sono inoltre disponibili i riferimenti relativi alle dichiarazioni di parte (Docfa) per gli accertamenti conclusi alla data del 2 maggio 2011, nonché, a scadenze trimestrali solari, le ulteriori informazioni collegate alle attività di accertamento pervenute in date successive.
Qualora l'atto di aggiornamento catastale corrispondente alla chiusura dell'accertamento sia stato presentato entro i 15 mesi precedenti alla data di pubblicazione sul Portale per i Comuni, viene reso disponibile anche il suddetto documento.
- Informazioni utili
- Specifiche tecniche - pdf
- Documentazione utente sul servizio - pdf
- Immobili fantasma: elenco dei Comuni interessati - xls
- Normativa
L'Agenzia
del territorio ha predisposto il pacchetto software Fabbricati mai
dichiarati che permette la visualizzazione dei file forniti . Il
pacchetto è accompagnato da un eseguibile, la cui installazione è
necessaria per la predisposizione dell'ambiente nel quale il pacchetto
opera. L'ambiente è il medesimo richiesto dal pacchetto "Stradario"
pertanto tale installazione NON va effettuata se l'ambiente è già
disponibile sulla postazione di lavoro.
- software per la predisposizione dell'ambiente per Windows - PHPstone-1.0-Windows-Setup.exe - zip
- software per la predisposizione dell'ambiente per Linux - PHPstone-1.0-Linux-x86-Install - zip
- Software per lettura delle forniture per Windows - zip
- Software per lettura delle forniture per Linux - zip
- Guida operativa del pacchetto - pdf
Attività Comma 336 (Legge 311/2004)
Mediante
questa funzione è possibile inviare all'ufficio competente i file
contenenti le notifiche effettuare dal Comune ai sensi del comma 336
della legge 311/2004 o prelevare i file contenente i risultati
dell'attività che l'ufficio ha effettuato su input del Comune.
Il
Comune può inoltre richiedere la produzione di prospetti, statistici o
puntulai, delle notifiche in base allo stati (accettate o scartate).
L'Agenzia
del Territorio ha predisposto il pacchetto software "Class336" che
permette la lettura degli esiti o la compilazione delle segnalazioni
secondo il tracciato record delle Consultazione Esiti Attività Comma
336.
Accatastamenti e variazioni
I
dati degli accatastamenti e delle variazioni pervenute all'Agenzia del
Territorio sono resi pubblici mediante due forniture la cui unione
rappresenta la totalità dei documenti tecnici presentati dalla parte:
- fornitura effettuata in base all'art. 34 quinquies della legge 80/2006
- fornitura integrativa della precedente
Entrambe sono pubblicate su base mensile e sono composte da tre sottoforniture:
- modelli D1, 1N e 2N del Docfa;
- dati censuari;
- dati planimetrici.
Sulla
base delle forniture pubblicate in base alla legge 80/2006 i Comuni
possono effettuare i controlli di competenza ed inviare segnalazioni di
coerenza o incoerenza
dei documenti esaminati. Le segnalazioni di incoerenza sono esaminate dall'ufficio e mensilmente sono pubblicati gli esiti attribuiti alle segnalazioni lavorate.
dei documenti esaminati. Le segnalazioni di incoerenza sono esaminate dall'ufficio e mensilmente sono pubblicati gli esiti attribuiti alle segnalazioni lavorate.
- Tracciati delle forniture dei dati degli accatastamenti e variazioni
delle forniture della legge 80/2006 - zip - Tracciati delle forniture integrative dei dati degli accatastamenti e variazioni delle forniture della legge 80/2006 - pdf
- Tracciati delle segnalazioni delle incoerenze riscontrate dai comuni sulle forniture della legge 80/2006 - zip
- Software per la creazionedel file delle segnalazioni - CreaXml Versione 2.3 - zip
- Giuda operativa del pacchetto CreaXml - pdf
- DownLoad Java Virtual Machine
- Tracciati degli esiti delle lavorazioni da parte dell'ufficio delle incoerenze segnalate dai comuni sulle forniture della legge 80/2006 - zip
Poiché i dati dei modelli
D1, 1N e 2N del Docfa sono forniti anche nel formato visualizzabile PDF
solo ai comuni con meno di 20.000 unità immobiliairi l'Agenzia del
Territorio ha predisposto il pacchetto software "Docfa PDF" che consente
di ricostruire in formato PDF i contenuti dei file .DAT.
Estrazione dati catastali
La
funzionalità di Estrazione Dati, presente nel "Portale per i Comuni",
dà la possibilità di prenotare le richieste di estrazione dei dati
riguardanti i dati censuari e cartografici nonchè, fra gli altri
- i dati relativi alle forniture per l'attività di verifica inerenti la tariffa sui rifiuti (Tarsu), previsti dall'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
- I dati catastali ai fini
dell'accertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(Tares), istituito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201 - i dati delle notifiche inviate dagli uffici ai cittadini intestatari delle unità immobiliari che hanno subito variazione di rendita o di reddito.
Il
tracciato per l’interscambio dei dati di superficie ai fini
dell’accertamento del tributo Tares è stato predisposto sulla base di
quello già in uso per l’applicazione della Tarsu, che continuerà ad
essere fornito.
Per entrambe le forniture sono presenti per
ciascuna unità immobiliare, tra gli altri, i seguenti dati:
identificativo catastale, intestatari catastali e indirizzo presente
nella banca dati.
La data dalla quale è assicurata la fruibilità
dei dati censuari ai fini delle verifiche Tares verrà stabilita con
apposito comunicato del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà
pubblicato sul questo sito internet.
La descrizione dei tracciati
secondo i quali sono estratti i dati censuari, i dati forniti ai fini
Tarsu e Tares, nonchè i dati cartografici è riportata nei documenti che
seguono.
Il formato più comunemente in uso per le forniture di
dati cartografici è il CXF. E' possibile richiedere i dati cartografici
anche nel formato commerciale DXF.
In relazione all'enorme sviluppo delle tecnologie orientate al mondo Web, è stato altresì messo a punto il linguaggio a marcatori CML in aggiunta al formato CXF.
In relazione all'enorme sviluppo delle tecnologie orientate al mondo Web, è stato altresì messo a punto il linguaggio a marcatori CML in aggiunta al formato CXF.
- dati catastali censuari completi - Attualità ed Aggiornamenti
- dati catastali censuari per Tarsu - Attualità ed Aggiornamenti
- dati catastali censuari per Tares - Attualità ed Aggiornamenti - zip
- dati delle notifiche - pdf - pdf
- dati catastali cartografici - specifiche tecniche CXF
- dati catastali cartografici - specifiche tecniche CML
L'Agenzia del Territorio ha predisposto il pacchetto software "Catasto 2000 " che permette la lettura del tracciato record delle estrazione dei dati catastali.
Si
precisa che tale pacchetto può essere utilizzato esclusivamente per la
lettura dei dati estratti in base al "vecchio tracciato" record.
Dati per la gestione dell'ICI
L'agenzia,
a supporto della gestione dell'ICI, pubblica mensilmente i dati
derivanti dalle note di trascrizione la cui registrazione ha
automaticamente effetto anche sulle titolarità catastali. Trattasi delle
note derivanti da atti per i quali la voltura automatica è obbligatoria
o note riferite ad atti per quali la voltura automatica è facoltatica
ed è stata esplicitamente richiesta dall'ufficiale rogante.
Gestione della Toponomastica
Con
le funzioni per la gestione della toponomastica è possibile effettuare
lo scambio dei file per la certificazione e la manutenzione degli
stradari comunali
e dei modelli CP.5.
e dei modelli CP.5.
- Tracciati per il colloquio con i Comuni per la certificazione e l'aggiornamento degli stradari
- Tracciati per il colloquio con i Comuni inerente i dati del nuovo modello istat cp.5 – zip - pdf
L'Agenzia
del territorio ha predisposto il pacchetto software "Stradario" che
permette la lettura dei file forniti e la predisposizione delle
segnalazioni per la loro certificazione e integrazione. Il pacchetto è
accompagnato da un eseguibile, la cui installazione è necessaria per la
predisposizione dell'ambiente nel quale il pacchetto opera.
- software per la predisposizione dell'ambiente per Windows - PHPstone-1.0-Windows-Setup.exe - zip
- software per la predisposizione dell'ambiente per Linux - PHPstone-1.0-Linux-x86-Install - zip
- software pacchetto Stradario per Windows - Stradario-1.4-Windows-Setup.exe - zip
- software pacchetto Stradario per Linux - Stradario-1.4-Linux-x86-Install - zip
- guida operativa del pacchetto Stradario - pdf
- giuda operativa - Gestione della toponomastica - pdf
Per
la lettura dei modelli CP.5 e la predisposizione delle relative
segnalazioni, l'installazione del pacchetto si completa - come descritto
nella guida operativa - con l'acquisizione delle sezioni di censimento .
Atti telematici Pregeo
L'art.
30 del d.p.r. 380/2001, al comma 5 prevede che "I frazionamenti
catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia del
territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per
attestazione degli Uffici comunali, che il tipo medesimo è stato
depositato presso il Comune".
Per gli atti di aggiornamento
provenienti dal canale telematico, non essendo possibile trasmettere le
copie dei tipi sui quali sono apposte le attestazioni dell'Ufficio
comunale, il professionista rende una dichiarazione
sostitutiva negli atti di aggiornamento informatici per notificare che
gli stessi atti sono stati depositati presso il Comune competente.
L'Agenzia,
secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del provvedimento del
Direttore del 22.12.2006, al fine di verificare le dichiarazioni rese
dai professionisti dell'avvenuto deposito degli atti di aggiornamento
che lo prevedono presso il Comune, deve trasmettere ai Comuni gli
elenchi degli stessi atti approvati per i quali è stata resa la
dichiarazione di avvenuto deposito.
La funzione mette a disposizione a cadenza giornaliera tutti gli atti telematici (frazionamenti e tipi mappali)
in formato PDF trasmessi dai professionisti e registrati presso l'ufficio provinciale.
in formato PDF trasmessi dai professionisti e registrati presso l'ufficio provinciale.
Consistenza banca dati comunale
Sono
fornite informazioni sulla consistenza statistica delle basi dati
comunali al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno in corso e,
intorno alla metà del mese, le stesse informazioni riferite all'ultimo
giorno del mese precedente.
giovedì 11 aprile 2013
Moduli di controllo F24 Telematici: aggiornamenti
Nella sezione Software è disponibile, sia per l'ambiente Windows che per
l'ambiente MAC, la
versione 2.9.7 del 10/04/2013 dell'applicazione Controlli per F24 Telematici
da utilizzare per controllare i file telematici prodotti con applicazioni di mercato.
Rispetto alla versione precedente sono state apportate le seguenti variazioni:
Rispetto alla versione precedente sono state apportate le seguenti variazioni:
- adeguamento a quanto previsto dalla Risoluzione n. 25 del 08/04/2013.
giovedì 4 aprile 2013
Convengo su verifiche fiscali e tutela del contribuente
a cura della sede provinciale di Confartigianato - Brindisi
Inoltriamo l'invito a partecipare al convegno sulle Verifiche Fiscali e Tutela del Contribuente organizzato da Confartigianato con il patrocinio morale del Comune di Oria.
L'evento si terrà il 4 aprile 2012, alle ore 18:30, presso il Cinema Multisala Salerno - Sala De Sica sito in Via Alessandro Manzoni ad Oria.
Il Convegno sarà introdotto dal Presidente provinciale di Confartigianato Brindisi Antonio Ignone e vedrà l'intervento di un Ufficiale della Guardia di Finanza designato dal Comando Provinciale di BRINDISI e dell'Avv. Prof. Carlo Caforio - noto avvocato tributarista.
L’incontro è rivolto sia ad operatori economici come artigiani, commercianti, imprenditori in genere che a professionisti del settore, avvocati, commercialisti e consulenti che intendono approfondire anche con spunti utili il tema delle procedure di accesso in azienda da parte degli Organi Ispettivi della Guardia di Finanza sia dal punto di vista pratico che di diritto.
L'ingresso è libero.
mercoledì 3 aprile 2013
Spesometro 2013: doppio rinvio
fonte: ilSole24ore.com - Norme & Tributi
articolo di Marco Bellinazzo
Attese dagli operatori, i rinvii delle scadenze relative allo spesometro
e alla comunicazione dei beni ai soci trovano ora conferma da parte
dell'agenzia delle Entrate: Non si conoscono ancora le nuove date anche
se i "posticipi" non saranno lunghi.
Lo spesometro
Per quanto riguarda lo spesometro sarà fissato un nuovo termine in vista dell'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia che recepisca le novità legislative e fissi modello e istruzioni tecniche dell'adempimento. Entro il 30 aprile 2013 avrebbe dovuto essere inviata la lista delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012.
In particolare, vanno segnalate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura effettuate da soggetti passivi Iva nei confronti di clienti e fornitori a prescindere dall'importo e le cessioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura – in pratica, quelle effettuate verso i consumatori finali – di importo pari o superiore a 3.600 euro (Iva compresa).
Lo spesometro del 2013 è molto diverso da quello del 2012 a seguito delle modifiche apportate dal Dl 16/2012 all'articolo 21, comma 1, del Dl 78/2010. Il vecchio spesometro relativo alle operazioni del 2010 e del 2011, tra le altre cose, prevedeva un limite di 3.600 euro anche per le operazioni tra imprese (quelle "business to business").
Sull'impianto dello spesometro, peraltro, nei mesi scorsi erano arrivate dalle categorie diverse proposte di semplificazione che potrebbero ora essere recepite dall'amministrazione finanziaria.
Si è evidenziato, per esempio, come per le operazioni inferiori a 300 euro dovrebbe essere possibile (sulla base di una scelta facoltativa del contribuente) un invio riepilogativo, così come per la compilazione del modello si è sottolineata da più parti l'opportunità di prevedere espressamente che le operazioni siano indicate singolarmente in modo puntuale (in modo da permetterne in modo automatico la selezione direttamente dalla contabilità).
Per quanto riguarda lo spesometro sarà fissato un nuovo termine in vista dell'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia che recepisca le novità legislative e fissi modello e istruzioni tecniche dell'adempimento. Entro il 30 aprile 2013 avrebbe dovuto essere inviata la lista delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012.
In particolare, vanno segnalate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura effettuate da soggetti passivi Iva nei confronti di clienti e fornitori a prescindere dall'importo e le cessioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura – in pratica, quelle effettuate verso i consumatori finali – di importo pari o superiore a 3.600 euro (Iva compresa).
Lo spesometro del 2013 è molto diverso da quello del 2012 a seguito delle modifiche apportate dal Dl 16/2012 all'articolo 21, comma 1, del Dl 78/2010. Il vecchio spesometro relativo alle operazioni del 2010 e del 2011, tra le altre cose, prevedeva un limite di 3.600 euro anche per le operazioni tra imprese (quelle "business to business").
Sull'impianto dello spesometro, peraltro, nei mesi scorsi erano arrivate dalle categorie diverse proposte di semplificazione che potrebbero ora essere recepite dall'amministrazione finanziaria.
Si è evidenziato, per esempio, come per le operazioni inferiori a 300 euro dovrebbe essere possibile (sulla base di una scelta facoltativa del contribuente) un invio riepilogativo, così come per la compilazione del modello si è sottolineata da più parti l'opportunità di prevedere espressamente che le operazioni siano indicate singolarmente in modo puntuale (in modo da permetterne in modo automatico la selezione direttamente dalla contabilità).
Comunicazione beni ai soci Entro il prossimo 2 aprile le imprese avrebbero dovuto trasmettere l'elenco di tutti beni affidati in godimento a soci e familiari. Questo, non solo per il 2011, anno di prima applicazione della norma (articolo 2 del Dl 138, entrato in vigore 17 settembre 2011), ma anche per il 2012. Come anticipato sul Sole 24 Ore dell'8 febbraio scorso, il termine del 2 aprile 2013 subirà però uno slittamento.
Il rinvio sarà disposto all'interno di un provvedimento dell'Agenzia che approverà modello e istruzioni e che apporterà modifiche anche alla disciplina di questo adempimento accogliendo le istanze di semplificazione proposte dalle associazioni di categoria. I problemi applicativi e la sovrapposizione con altri obblighi, infatti, hanno suscitato nei mesi scorsi le critiche degli operatori che hanno chiesto in più occasioni una revisione delle regole applicative. Una revisione che, fanno sapere dalle Entrate, si sta ora mettendo a punto nell'ambito del più ampio tavolo delle semplificazioni.
Si ritiene necessario, per esempio, valutare la possibilità di esonerare dalla comunicazione le situazioni in cui, alla luce dei chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia con circolari n. 24 e 36 del 2012, non vi sia materia imponibile in capo agli utilizzatori ovvero si riscontrino costi indeducibili in capo al concedente. In pratica, dovrebbe essere chiarito che l'imprenditore individuale che utilizza il veicolo aziendale anche per propri fini personali, non deve effettuare alcuna comunicazione nei casi in cui i costi indeducibili siano superiori al fringe benefit a lui imputabile.
D'altro canto, gli operatori fanno notare come la disciplina della comunicazione dei beni dati in uso ai soci o familiari approvata con Provvedimento del Direttore del 16 novembre 2011 non tenga conto degli indirizzi espressi nel frattempo dall'Agenzia, come la risposta contenuta al punto 5.3 della circolare n. 25 del 2012 in cui si afferma che vanno indicati non solo i finanziamenti effettuati (come oggi previsto dal tracciato telematico) ma anche quelli ricevuti dai soci.
Inoltre, nell'attuale tracciato è previsto uno specifico codice per individuare la "comunicazione negativa", imponendo di fatto all'impresa che non ha concesso beni in uso di dichiararlo comunque, creando un adempimento superfluo.
Moduli di controllo F24 Telematici: aggiornamento
fonte: telematici.agenziaentrate.gov.it
Nella sezione Software è disponibile, sia per l'ambiente Windows che per
l'ambiente MAC, la
versione 2.9.6 del 02/04/2013 dell'applicazione Controlli per F24 Telematici
da utilizzare per controllare i file telematici prodotti con applicazioni di mercato.
Rispetto alla versione precedente sono state apportate le seguenti variazioni:
Rispetto alla versione precedente sono state apportate le seguenti variazioni:
- adeguamento a quanto previsto dalla Risoluzione n.21 del 29/03/2013.
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